Ordinanza n. 327 del 1991

 

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ORDINANZA N. 327

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo, del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 223 e 224 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Dionisi Massimo, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale militare di Padova, muovendo dal presupposto interpretativo che il secondo comma dell'art. 186 del codice penale militare di pace, nella parte in cui dispone che all'insubordinazione con violenza consistita in lesioni gravi (o gravissime) si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, configuri, rispetto all'ipotesi base di cui al primo comma del medesimo articolo, un reato autonomo - nel quale, quindi, l'evento di lesioni gravi o gravissime è posto a carico dell'agente solo a titolo di dolo - dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale del predetto secondo comma, assumendo che esso, alla stregua di tale effetto, darebbe luogo ad un trattamento irragionevolmente più favorevole rispetto al meno grave reato di cui agli artt. 223-224 stesso codice (lesioni gravi o gravissime tra militari di pari grado), nel quale tali eventi, integrando delle aggravanti, sono addebitati a mero titolo di colpa; che ad avviso del giudice rimettente, la caducazione della norma comporterebbe di ravvisare nel fatto un concorso formale tra l'ipotesi base di insubordinazione di cui al primo comma dell'art. 186 e l'aggravante di cui all'art. 224, e perciò una regolamentazione più severa;

Considerato che, a prescindere dalla problematicità di raffronti, alla stregua del principio di uguaglianza, limitati ad uno solo degli effetti di determinate ipotesi ricostruttive delle fattispecie poste in comparazione, è decisivo il rilievo che la prospettazione del giudice a quo condurrebbe, attraverso l'inedita combinazione di disposizioni dettate per la regolazione di fatti diversi, ad un intervento sostitutivo che si risolverebbe nella creazione di una nuova fattispecie penale, per di più con conseguenze sfavorevoli per l'imputato;

che, alla stregua del fondamentale principio di legalità dei reati e delle pene, un simile intervento esorbita dai poteri del giudice della legittimità costituzionale delle leggi;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 15 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.